Statuto
'STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita fra gli appassionati delle Scienze Astronomiche l’Associazione Culturale “ADARA: Associazione per la Divulgazione dell'Astronomia e Ricerche Amatoriali”, d’ora in avanti denominata “ADARA”, con recapito e domicilio presso la residenza del proprio Presidente. Essa è retta dal presente statuto, da eventuali regolamenti interni e dalle vigenti norme di legge in materia.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
Il ADARA ha finalità esclusivamente culturali ed è un'associazione a struttura democratica, aperta anche ai non soci, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. ADARA persegue i seguenti scopi:
1) diffondere e divulgare l’astronomia teorica e pratica, le scienze ad essa collegate, sia nell'ambito scolastico di ogni ordine e grado che fra I cittadini, tramite iniziative aperte al pubblico, autonomamente programmate o svolte in concomitanza di manifestazioni indette da altre Organizzazioni, o in regime di convenzione con Enti Pubblici e/o Privati; 2) svolgere azione di sensibilizzazione verso gli Enti Pubblici e/o Privati e la cittadinanza contro l'inquinamento luminoso e per un'adeguata tutela del cielo stellato; 3) collaborare con Enti e persone alla realizzazione di strutture ed attività del settore, nonchè all'effettuazione di ricerche, studi ed esperienze dirette ad acquisire dati tecnici e scientifici od a produrre relazioni, progetti e documentazioni.
A titolo esemplificativo e non tassativo il ADARA Potrà: a) svolgere attività editoriale, didattiche e di ricerca; indire seminari, mostre, conferenze e congressi; organizzare escursioni e campi astronomici; gestire centri di studio e osservatori astronomici e scientifici; b) curare la pubblicazione di tutte quelle opere e/o testi, editi o inediti, che possano essere considerati afferenti alla realizzazione degli scopi statutari. Saranno utilizzati inoltre, per gli scopi sociali, sia gli strumenti dicui si doterà il ADARA, sia quelli messi a disposizione dai singoli soci o daterzi; c) avvalersi di prestazioni sia gratuite che retribuite; stipulare convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati; collaborare con le scuole di ogni ordine e grado; d) dare la propria adesione a quelle Associazioni od Enti che possanofavorire il conseguimento dei fini sociali; g) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e lafunzionalità del ADARA ed a favorire il suo sviluppo; h) compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di naturamobiliare, immobiliare e finanziaria volta al raggiungimento del fine sociale; i) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.
ARTICOLO 3 – DURATA
ADARA ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta secondo quanto previsto.
ARTICOLO 4 – I SOCI
Il numero di soci è illimitato. Possono far parte del ADARA cittadini italiani e stranieri, Associazioni e Gruppi, Enti Pubblici e Privati che ne facciano esplicita richiesta scritta. I Soci sono titolari dei diritti e doveri descritti nel presente Statuto. L'iscrizione al ADARA è sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo ed implica l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamentiinterni del ADARA.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo verrà stabilito dalla Assemblea Ordinaria dei Soci, in base al preventivo presentato dal Consiglio Direttivo e dalla stessa approvato. La quota dovrà essere versata al Consiglio Direttivo. Ogni socio maggiorenne, in regola con il pagamento delle quote, ha diritto al voto in ogni assemblea e gode di tutti i diritti e facoltà riconosciuti dall’assemblea e/o dallo Statuto. Tutti i soci hanno diritto di prendere parte agli studi, ai lavori e alle attività del ADARA; possono proporre al Consiglio Direttivo iniziative, attività, manifestazioni o altro da intraprendere da parte del ADARA; hanno accesso alla strumentazione ed al materiale del ADARA come da regolamenti interni. Le prestazioni fornite dai Soci nel quadro delle finalità del ADARA Sono gratuite. Nessun compenso da parte di terzi può essere direttamente ricevuto a titolo personale dal Socio agente. Il ADARA può tuttavia provvedere al rimborso delle sole spese vive, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute dal Socio per lo svolgimento di attività programmate dal ADARA. La qualifica di socio si perde: per dimissioni; per espulsione; quando un socio si rende responsabile di fatti gravi dolosi o colposi o di violazione dello Statuto o di eventuali Regolamenti interni, viene espulso su delibera dell’Assemblea dei Soci; per morosità; quando il socio rimanga insolvente entro il termine fissatodalla delibera assembleare, decade di diritto senza ulteriore avviso. In tali casi il socio non ha diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate al ADARA; è dispensato dal pagamento della quota arretrata manon dal rimborso di eventuali debiti contratti in precedenza con il ADARA ed è obbligato alla restituzione immediata di eventuali materiali (strumenti, libri ecc.) di proprietà del ADARA. Il socio espulso non potrà più far parte del ADARA. Il socio moroso o dimesso potrà ripresentare istanza per l’ammissione.
ARTICOLO 6 – IL PATRIMONIO SOCIALE E L’ESERCIZIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
1. da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà del ADARA;da eventuali donazioni o lasciti;da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, accantonati per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi futuri.
Le entrate del ADARA sono costituite:
Dalle quote sociali annuali;da eventuali elargizioni, erogazioni, sussidi o contributi sia da personefisiche che da Enti Pubblici o Privati; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimoniosociale.
Ogni bene del patrimonio è inalienabile salvo delibera dell’Assemblea deiSoci. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del ADARA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.L’esercizio sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Entro il 31 Marzo di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di previsione dell'anno in corso e il consuntivo dell'anno precedente da sottoporre al voto di approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 7 – GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali: l’Assemblea dei Soci;il Presidente; il Consiglio Direttivo. Le cariche associative sono gratuite.
L'Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo costitutivo e sovrano del ADARA e ha potere deliberativo; essa elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni cinque anni per scadenza naturale del mandato o per contemporanea decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo; esse saranno tenute a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni del ADARA Che abbiano maturato almeno tre anni consecutivi di iscrizione. Non è ammessa forma alcuna di delega per l’esercizio del diritto di voto. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea Ordinaria è convocata di regola una volta l’anno con avviso esposto presso la sede del ADARA almeno 30 giorni prima della data fissata. L’Assemblea Straordinaria è convocata, con avviso esposto presso la sede del ADARA almeno 7 giorni prima della data fissata, su un ordine del giorno prefissato: 1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo reputi necessario; 2. allorché ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. Gli avvisi di convocazione dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; nel caso di insufficiente numero di presenti si procederà in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del ADARA. Tutte le delibere sono prese a maggioranza semplice (metà più uno) dei partecipanti aventi diritto al voto. L’Assemblea dei Soci è sovrana per quanto riguarda il sistema di votazione. Le decisioni e le deliberazioni prese dall’assemblea sono vincolanti per tutti gli organi e i membri del ADARA. Il segretario, o un socio nominato dal Presidente ha l’obbligo di redigere un verbale dei lavori che dovrà essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente del ADARA; tale verbale sarà trascritto in apposito registro a disposizione dei soci.
Il Presidente
Il Presidente di ADARA viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. a) ha la rappresentanza e la firma sociale; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; c) firma la corrispondenza ufficiale, i verbali delle assemblee e quelli del Consiglio Direttivo e qualunque atto impegnativo per il ADARA; d) può delegare un consigliere per il compimento di determinati atti o categorie di atti; e) tiene in sede assembleare la relazione sulle attività svolte; f) riscuote qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta al ADARA, rilasciando quietanza liberatoria; g) è responsabile del trattamento dei dati personali dei soci e dei partecipanti alle attività del ADARA, secondo la normativa vigente. Il Presidente ha il doppio voto all'interno del Consiglio Direttivo; inoltre ha diritto di veto rinviando all'Assemblea dei Soci la proposta sulla quale lo ha esercitato. La carica di Presidente decade per assenza ingiustificata di oltre quattro mesi consecutivi dall'attività del ADARA. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Presidente decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo procederà alla convocazione immediata dell'assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente, il cui incarico cesserà alla scadenza del mandato già in corso.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale che ha il compito principale di rendere attivo e funzionale il ADARA, perseguendo sempre la realizzazione degli scopi statutari di cui all’art. 2; a tal fine si attiverà costantemente con ogni iniziativa opportuna, utile o necessaria. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da due membri, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto) fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. La carica di Consigliere decade per assenza ingiustificata di oltre quattro mesi consecutivi dall'attività del ADARA. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, subentrano nel direttivo i primi dei non eletti; nell’impossibilità di attuare detta modalità ovvero decada la maggioranza del Consiglio Direttivo, si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo la cui durata cesserà alla scadenza del mandato originario in corso. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero quando sia fatta richiesta di convocazione da parte di almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese con la maggioranza dei voti disponibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche; il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione del ADARA ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione dello stesso che non siano espressamente riservati all’Assemblea dei Soci. A tal fine deve: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;c) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;d) redigere i bilanci;e) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;g) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;h) formulare regolamenti interni;i) esaminare ed esprimere giudizio sui lavori scientifici proposti per la pubblicazione a nome del ADARA. Il Consiglio Direttivo, nell'arco dell'esercizio, non può disporre complessivamente impegni di spesa eccedenti il 75% della voce di cassa della Previsione di Esercizio dell'anno in corso, al netto dei costi di gestione.
ARTICOLO 8 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento del ADARA è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Il patrimonio residuo del ADARA deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni del diritto comune.